Valutazione del rischio e PIA

Come è noto, il GDPR richiama la valutazione del rischio in due modi:

valutazione del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche per identificare misure tecniche e organizzative adeguate (in questo caso, il GDPR, seppure in modi diversi negli articoli 24, 25 e 32, prevede che questo rischio venga bilanciato con le esigenze del titolare o del responsabile);
valutazione degli impatti relativi alla privacy (“Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati” o “PIA” o “DPIA” per Data privacy impact assessment).

Pare evidente che si tratta di due cose diverse, altrimenti anc…

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Articolo a cura di Cesare Gallotti

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