GDPR: conservazione e pseudonimizzazione
L’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, più comunemente noto con l’acronimo GDPR, indica misure di sicurezza tecnico e organizzative che titolari e responsabili del trattamento, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, se del caso, mettono in atto per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio cui è esposto il trattamento dei dati personali.
L’indicazione non è prescrittiva…
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Articolo a cura di Davide Leonardi